Sorveglianza, Controlli Periodici e Manutenzione Antincendio: Obblighi e Competenze
Il D.M. 1° settembre 2021 (noto come Decreto Controlli) disciplina i criteri generali per la gestione, la verifica e il mantenimento in efficienza degli impianti e delle attrezzature antincendio. La normativa distingue nettamente due livelli di intervento complementari e obbligatori: la sorveglianza visiva continua, affidata al personale interno, e il controllo periodico specialistico, di esclusiva competenza del tecnico manutentore qualificato.
👁️ 1. Sorveglianza Antincendio (Personale Interno)
È un controllo visivo regolare eseguito tra una visita di manutenzione e la successiva, svolto da lavoratori normalmente presenti (addetti antincendio o preposti) adeguatamente istruiti tramite specifiche liste di controllo (checklist).
- Cosa prevede: accertare presenza, integrità visiva, cartellinatura corretta e piena accessibilità di estintori, idranti, porte tagliafuoco e uscite di emergenza (assenza di ostacoli).
- Frequenza tipica: continua o periodica (giornaliera, settimanale o mensile in base al Documento di Valutazione dei Rischi).
- Gestione anomalie: qualsiasi difformità o calo di pressione va segnalato tempestivamente al datore di lavoro senza attendere la scadenza del semestre.
🔧 2. Controllo e Manutenzione (Tecnico Qualificato)
Insieme di operazioni tecniche, strumentali e funzionali eseguite esclusivamente da un Tecnico Manutentore Qualificato secondo le specifiche norme di settore (es. UNI 9994-1 per gli estintori, UNI EN 671-3 per gli idranti, UNI 11473 per le porte tagliafuoco).
- Cosa prevede: verifiche strumentali di pressione e peso, prove di tenuta idraulica, test funzionali sui sistemi di sgancio/autochiusura, revisioni periodiche, ricariche e collaudi serbatoi.
- Frequenza minima: generalmente semestrale (massimo 6 mesi), oltre alle scadenze pluriennali di revisione e collaudo.
- Attestazione: apposizione del cartellino di manutenzione con punzonatura e compilazione del relativo verbale di prova.
Obbligo di registrazione integrata: La sorveglianza interna non sostituisce il controllo del manutentore abilitato, e viceversa. Tutti gli esiti, sia dei controlli visivi interni sia degli interventi tecnici semestrali, devono confluire nel Registro dei controlli antincendio tenuto a disposizione degli organi di vigilanza (Vigili del Fuoco, ASL/ATS, Ispettorato del Lavoro).